Bail-in

Bail-in

Il bail-in, anche detto “salvataggio interno”, è il sistema di risoluzione delle crisi bancarie. È uno strumento che consente alle autorità, quando ricorrono le condizioni, di ridurre il valore delle azioni e di alcuni crediti o la possibilità di conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. In questo modo si è in grado di ripristinare un’adeguata capitalizzazione e mantenere la fiducia del mercato.
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che potrebbero subire in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.
Il bail-in pertanto consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; e visto che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti o creditori, questo non comporta costi per i contribuenti.

Quando si verifica il bail-in?

In caso di crisi di un istituto di credito, la nuova normativa attribuisce alla Banca d’Italia il compito di decidere quali misure adottare.
Le possibilità sono 3:

  • liquidazione coatta amministrativa
  • riduzione del valore delle azioni della banca o la conversione dei crediti in azioni (bail-in)
  • risoluzione.

Il processo di risoluzione viene avviato solo se ritenuto necessario per l’interesse pubblico, ovvero quando non sia possibile evitare il dissesto tramite misure di natura privata (come aumenti di capitale) e nei casi in cui una liquidazione ordinaria metterebbe a rischio la continuità delle funzioni della banca, la stabilità finanziaria e la situazione di depositanti e clienti.
Se ricorrono queste condizioni, la Banca d’Italia può:
• vendere a un privato una parte dell’attività, trasferendo attività e passività a un’altra entità (bridge bank), che in attesa di una vendita sul mercato riesca a portare avanti le funzioni
• trasferire le attività deteriorate a una società (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli.

In cosa consiste il bail-in?

Se l’azzeramento del capitale non è sufficiente a coprire le perdite e non si vuole considerare la strada della liquidazione, si opta allora per la strada del bail-in. Applicare il bail-in significa svalutare azioni e crediti, e convertirli in azioni con l’obiettivo di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi o una nuova entità che ne porti avanti le funzioni essenziali.
L’intervento pubblico è previsto solo in circostanze straordinarie per evitare ripercussioni serie sul sistema finanziario.

Quali sono le passività escluse dal bail-in?

Oltre all’ordine gerarchico di chi è chiamato a sopportare gli oneri del salvataggio della banca, il bail-in prevede che nessun azionista e creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che subirebbe a causa di una liquidazione coatta amministrativa (principio del No Creditor Worse Off).
Inoltre, i depositi protetti non subiscono perdite: i depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal bail-in. Non possono essere oggetto di bail-in nemmeno le passività garantite e le passività interbancarie con scadenza ordinaria inferiore a 7 giorni. La Banca d’ltalia può escludere anche altre passività , sempre che sia effettuato un bail-in pari ad almeno l’8% del totale passivo. Il Fondo Nazionale di Risoluzione, alimentato da contributi delle banche, potrà coprire il relativo fabbisogno di capitale, entro il limite 5% del totale passivo.

Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari“ della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a colpire le perdite.
Attraverso il bail-in, gli oneri di un’eventuale crisi bancaria avranno il seguente ordine di priorità:

  • azionisti
  • detentori di altri titoli di capitale
  • altri creditori subordinati
  • creditori chirografici
  • persone fisiche, piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000€
  • fondo di garanzia dei depositi che contribuisce al bail-in al posto dei depositi protetti.

Cosa rischiano i depositanti in caso di bail-in?

I depositi sino a 100.000€, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia depositi, sono espressamente esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di depositi e i certificati di deposito coperti dal Fondo di Garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.
Anche per la parte eccedente i 100.000€, i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000€ possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via di discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.

Come valutare la solidità della Banca?

Il cliente può valutare le solidità della banca controllando un indicatore denominato CET 1 ratio.
Il CET 1 (Common Equity Tier 1) ratio è l’indice che misura la solidità di una banca. Si ottiene calcolando il rapporto tra il capitale che la banca ha a disposizione e le sue attività impiegate sul mercato (es. prestiti concessi, titoli obbligazionari…).