Con decreto-legge n 18 del 17 marzo 2020 (convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020), conosciuto anche come Decreto “Cura Italia”, sono state approvate le misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto Legge N. 18 del 17 marzo 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
I. Misure a favore delle famiglie, liberi professionisti e i lavoratori autonomi
È possibile richiedere entro il 31 dicembre 2021 la sospensione della rata del mutuo riferito all’abitazione principale, di importo non superiore a 400.000 euro, con un contributo del Fondo di Solidarietà che copre il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione, secondo modalità di calcolo che saranno definite da Consap.
Beneficiari
Persone fisiche: famiglie, lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti (soggetti di cui all’art. 2083 del c.c.).
Presupposti per accesso al Fondo di Solidarietà e per la richiesta di moratoria sui mutui prima casa
Le richieste potranno essere inoltrate da parte delle persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni:
La richiesta e l’autocertificazione debitamente sottoscritte dovranno essere inviate con e-mail all’indirizzo [email protected] allegando l’apposito modulo di domanda pubblicato da Consap sotto indicato.
Modulo sospensione rate mutuo prima casa per Privati, Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati in questa stessa sezione
Risposte alle domande più frequenti – FAQ
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
II. Misure a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) e delle Micro Imprese
L’articolo 16 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha prorogato sino al 31 dicembre 2021 le misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, inizialmente previste dall’articolo 56, comma 2 del c.d. Decreto “Cura Italia”, che poi l’articolo 65 del c.d. Decreto “Agosto” (D.L. n. 104 del 14/8/2020) aveva prorogato al 31 gennaio 2021 e l’articolo 1, comma 248 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 30/12/2020) aveva ulteriormente prorogato sino al 30 giugno 2021.
La proroga opera per le imprese già ammesse alle misure di sostegno che ne faranno richiesta entro il 15 giugno 2021, presentando un’autocertificazione con la quale si attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Beneficiari
Microimprese e PMI: si intendono per Microimprese e PMI quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, tenuto conto anche delle imprese associate e collegate.
Misure di sospensione
La richiesta e l’autocertificazione, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate con e-mail all’indirizzo [email protected].
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati in questa stessa sezione
Risposte alle domande più frequenti – FAQ
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 5 giugno 2020 pubblicato in G.U. n. 143 del 6 giugno 2020), conosciuto anche come “Decreto Liquidità”, ha introdotto diverse misure per favorire l’accesso al credito delle imprese. Tali misure variano in funzione delle dimensioni aziendali e sono valide sino al 31 dicembre 2021, come previsto dall’art.13 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021. Di seguito le soluzioni finanziarie riservate alle imprese che intrattengono relazioni con Banca Profilo.
Decreto Legge N. 23 dell’8 aprile 2020
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
I. Fondo di Garanzia delle Piccole e Medie Imprese (PMI)
Sono ammesse alla garanzia del Fondo Centrale le imprese che hanno un numero di dipendenti inferiore a 500 e per finanziamenti di importo massimo pari a 5 milioni di euro. La percentuale di copertura della garanzia è pari all’80% dell’ammontare del finanziamento richiesto alla Banca. Le garanzie rilasciate dal Fondo Centrale ai sensi del “Decreto Liquidità” sono gratuite.
I provvedimenti a favore delle medie imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, sono rilasciati dal Fondo Centrale fino al 28 febbraio 2021, come disposto dall’articolo 1, comma 245 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 30/12/2020).
Nuovi finanziamenti
La percentuale di copertura della garanzia diretta del Fondo Centrale è pari all’80% dell’ammontare del finanziamento richiesto alla Banca. L’importo di ciascuna operazione non può superare alternativamente le seguenti soglie:
La durata massima dei nuovi finanziamenti può aumentare fino a 96 mesi.
Rifinanziamenti
Sono ammissibili alla garanzia diretta del Fondo Centrale, nella misura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché gli stessi prevedano – in favore dell’impresa beneficiaria – credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Operazioni nei settori turistico, alberghiero e delle attività immobiliari
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico, alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500 000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
II. Garanzia Italia della SACE S.p.A.
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, SACE S.p.A. concede la propria garanzia alle seguenti principali condizioni:
Successivamente al 31 dicembre 2020, SACE S.p.A. può rilasciare garanzie anche in relazione a:
Inoltre, a decorrere dall’1 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021, la garanzia SACE S.p.A. è rilasciata:
come previsto dall’articolo 1-bis.1 del Decreto Liquidità,
La garanzia di SACE S.p.A. copre il:
Sono previste commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio delle garanzie di SACE S.p.A..
L’impresa che beneficia della garanzia di SACE S.p.A. assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento.
Inoltre, i) l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e ii) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
Per ogni ulteriore informazione occorre contattare la funzione di Investment Banking di Banca Profilo all’indirizzo [email protected].
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati in questa stessa sezione
Risposte alle domande più frequenti – FAQ
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html